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  1. Santuario dei Cetacei e laguna di Venezia saranno più protetti.

    By Filippo Foti il 16 Mar. 2012
     
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    Finalmente viene applicata in Italia una misura prevista da una legge esistente già da dieci anni, con cui vengono proibiti gli avvicinamenti pericolosi delle navi alle coste.



    Considerando l'urgenza delle scelte che andranno fatte a San Marco ed a Venezia, relative al progetto della piattaforma d'altura al largo di Malamocco ed allo scavo del Canale Contorta Sant'Angelo, il "Comitato" contrario al transito delle grandi navi da crociera ha presentato due diffide, una al Magistrato alle Acque per avere copia di tutta la documentazione originale riguardante il Piano di riassetto morfologico della laguna e l'altra alla Capitaneria di Porto, per accedere alla documentazione sul traffico crocieristico.

    L'iniziativa del Comitato è validata dal nuovo decreto disposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Passera, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Clini firmato il 2 marzo 2012.

    Com'è noto, i due ministri, in data 02 marzo 2012, hanno firmato il decreto anti inchini per le rotte sicure. In particolare il provvedimento, dopo l’incidente della Concordia, proprio all’imboccatura del porto dell’Isola del Giglio, prevede che le navi di grossa stazza navighino a due miglia dai confini delle aree marine protette.

    Per il Santuario dei Cetacei vengono previste norme ad hoc per le navi cargo che dovranno fissare i carichi per evitare la loro perdita in mare. Per i limiti nella Laguna di Venezia, verranno predisposte delle vie alternative.

    Detto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 (serie generale) del 7 marzo 2012, Rubrica "Decreti, Delibere e Ordinanze ministeriali" recante "Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale".


    I Ministeri, in fin dei conti, non hanno fatto altro che applicare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a "Montego Bay" il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.

    Infatti gli articoli 21, 22 e 25 della predetta convenzione attribuiscono agli Stati costieri la facoltà di adottare nel loro mare territoriale misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l9;ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste, ivi incluse misure sulle rotte.

    E' stato applicato anche l'articolo 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.

    Nel decreto si è preso atto dei recenti incidenti della navigazione occorsi in prossimità di aree di grande valore eco sistemico ed ambientale e dalla significativa rilevanza socio-economica delle risorse ivi esistenti e, in quanto tali, soggette a particolari regimi di tutela.

    E' stato anche considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione anche tenuto conto del lentissimo ricambio delle acque che caratterizza il bacino del Mediterraneo ed il rischio di grave inquinamento dell'ambiente marino collegato al trasporto marittimo che può derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione.


    I due Ministeri hanno dunque considerata la necessità di proteggere in maniera particolare alcune zone marine e costiere attesa la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale, come la laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo.

    Nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei si dovranno adottare sistemi di ritenuta del carico delle navi che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteo marina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi.

    Nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca viene vietata la navigazione delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda.

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