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Pesca di frodo, sequestrati circa 1, 5 kg di datteri di mare a Molfetta.
Restrizioni relative agli attrezzi da pesca. - Articolo 8 - Pratiche e attrezzi vietati.
Operazione della Guardia Costiera nei pressi del porto. Denunciato un ambulante.
Di queste notizie non è affatto difficile leggerle sulla rassegna stampa di Capitanerie di Porto. Citiamo questa operazione effettuata dalla Guardia Costiera anche per approfittare di conoscere meglio la normativa descritta nel titolo del post.
Perchè è vietata la pesca dei datteri di mare? - Il dattero di mare è un mollusco bivalve che si insedia all'interno di rocce calcaree corrodendole mediante delle secrezioni acide che secerne da apposite ghiandole. Per la sua cattura è necessario frantumare le rocce con martelli e scalpelli. Inoltre, la sua crescita è estremamente lenta, e, per raggiungere la lunghezza di 5 cm, son necessari dai 15 ai 35 anni.
Molti degli esemplari recuperati erano di eccezionali dimensioni che andavano dai 5 fino ai 9 cm. Per queste ragioni il consumo, la detenzione, il commercio e la pesca di tale mollusco sono vietati in tutti i paesi dell'Unione Europea ai sensi dell'art.8 del Regolamento (CE) 1967/2006.
Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.
Capo IV: Restrizioni relative agli attrezzi da pesca. - Articolo 8 - Pratiche e attrezzi vietati:
1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:
a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b) apparecchiature che generano scariche elettriche;
c) esplosivi;
d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi
simili al corallo;
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 409/23.
f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di
molluschi bivalvi infissi nelle rocce;
g) croci di Sant'Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo
rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
h) pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;
2. È vietato l'uso di reti da fondo per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna (Brama brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae;
Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae).
A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al primo comma possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario.
3. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).
4. I fucili subacquei sono vietati se usati in combinazione con respiratori subacquei
(autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all'alba.
5. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (Homarus gammarus). Le femmine mature dell'aragosta e le femmine matre dell'astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell'ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli articoli 18 o 19 del presente regolamento. L 409/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2006.
Edited by Filippo Foti - 31/3/2021, 12:06